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Ordinanza emanata dal Sindaco di Montella

Montella logo-06IL SINDACO

N°   75    Reg. Gen. Ordinanze – ANNO 2012   Ordinanza PM n°   38 /2012 

            A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO GRAVE PERICOLOSITA’ E PERIODO DI ALLERTA-DISCIPLINA ACCENSIONE RESIDUI VEGETALI IN PARTICOLARE PER LA PULIZIA DEI CASTAGNETI, NONCHE’ PER LA PRESENZA DI FUMO NEL CENTRO ABITATO DOVUTO DALLA STESSA BRUCIATURA DEI RESIDUI VEGETALI AGGRAVATO DALL’ASSENZA DI VENTO, EMANA LE SEGUENTI PRESCRIZIONI E DIVIETI:

- Premesso che ai sensi dell’art. 15 della L. 225/1992., il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile e che il DLGS 112/1998 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile, nonché autorità sanitaria locale;

- Considerato che l’abbruciamento delle stoppie e degli altri residui vegetali derivanti dalla lavorazione agro-silvo-pastorale e la bruciatura dei castagneti risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul territorio e del fumo che si accumula sul centro urbano;

- Considerata la necessità di provvedere con urgenza alla salvaguardia della salute pubblica ed alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi e nei castagneti , vietando dette attività nel periodo compreso tra il24 agosto ed il 02 settembre 2012 quando massimo è il rischio;

- Ritenuto necessario ribadire gli obblighi degli Enti e dei privati a tutela dell’ambiente ed a salvaguardia dell’ incolumità pubblica;

- Rilevata l’ esistenza di una concreta situazione di rischio per l incolumità pubblica e privata a causa dell’ andamento climatico e della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce stradali e sui terreni incolti;

- Visti gli att.17 e 59 del T.U. della Legge di P.S. 18 giugno 1931,n.773;

- Visti gli artt. 449 e 650 del C.P.

- Viste le vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (All. C) alla L.R. 11/1996, con particolare riferimento agli artt. 6 e 7, così come modificati dai DPGR nr. 484 del 14/06/2002 e nr. 387 del .06.2003;

- Vista la Legge 21/11/2000 nr. 353 legge-quadro in materia di incendi boschivi;

- Vista la legge regionale della Campania 7/05/1996, n.11, recante Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28/02/1987, n.13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo ;

- Vista la L. 689/1981;

- Visto l art. 54 del T.U. delle leggi sull’ ordinamento degli EE.LL. di cui al D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii, con particolare riguardo ai provvedimenti contingibili ed urgenti per la prevenzione e l eliminazione di gravi pericoli che minacciano l’ incolumità e la salute dei cittadini;

O R D I N A

            Nel periodo dal 24 agosto al 3 settembre 2012 (Periodo di massima pericolosità Incendi Boschivi) E’ DIVIETO ASSOLUTO per chiunque accendere fuochi all ‘aperto nei boschi (Castagneti), come individuati dall art.14 della citata in premessa Legge Regionale (PMPF- All. C) - L.R. 11/96 e ss.mm.ii.), è vietato altresì a chiunque accendere fuochi nei pascoli, nei giardini privati e nelle aree i cui soprassuoli sono rivestiti da cotico erboso permanente;

            Per i trasgressori è prevista l’ applicazione di una sanzione amministrativa (Art. 6, comma 7

della L.R. 11/1996 All. C PMPF, sanzionato dall art. 47, comma 1 lett. b della L.R. 11/1996, ossia con il pagamento di una somma da un minimo di 51;00 ad un massimo di 516;00);

           Salvo i casi previsti dal Codice Penale o da diversa disposizione di legge le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite, secondo i casi, ai sensi della legge n.353/2000, vale a dire da un minimo Euro 1.032,91 ad un massimo di Euro 10.329,14 e della Legge Regionale n.11/1996, vale a dire da un minimo Euro 51,65 ad un massimo di Euro 516,46 (D.P.G.R.Campania Nr. 130 del 17.06.2012); - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI), vale a dire con il pagamento di

una somma da un minimo di 25,00 ad un massimo di 500,00.

IL SINDACO RICHIAMA

            Infine, l attenzione dei cittadini a segnalare l avvistamento di un incendio ad una delle seguenti Amministrazioni:

Comando Polizia Municipale 0827-609006; Sala Operativa Unificata Permanente Provinciale; 800449911 numero verde Regione Campania; 115 Vigili del Fuoco; 1515 Corpo Forestale dello Stato.

                . Ai sensi dell’art. 3 u.c. della L. 241/90,si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso,alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e s.m., o al Presidente della Repubblica,ai sensi dell’art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971,rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.               In relazione al disposto dell’art. 37,comma 3 del D.Lgs. N. 285/1992,con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici,con la procedura di cui all’art. 74 del DPR n. 495/1992.                                                                                              

                                                                                                              D I S P O N E

 

Che il presente atto sia inviato al Sig. Sindaco del Comune di Montella,al Settore III- Tecnico, Alla sede della Comunità Montana “Terminio Cervialto” al locale Comando dei Carabinieri, alla locale Caserma dei Vigili del Fuoco, Alla Misericordia di Montella serv. 118, A Stazione Forestale di Montella, al Messo Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line e l’affissione, a cura dello stesso Messo, nei luoghi pubblici.

Dalla Residenza Comunale, lì 23 agosto 2012  

                                                                                                                 

 

           M.llo Iannella                                                                                                              I L   S I N D A C O

                                                                                                 - Ing. H.C. Ferruccio Capone -

 

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