Consiglio di Stato 03Il Consiglio di Stato  in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3744 del 2019, proposto da Antonio Ziviello, Francesca Addesso, Ferruccio Capone, Virginia Della Polla, Gerardina Gambone, William Garofalo, Alfonso Lepore, Annamaria Mele, Giovanna Moscariello, Mario Pilosi, Genoveffa Pizza, Diego Romaniello, Gerardo Varallo, Gaudiano Capone, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo

studio Santina Murano in Roma, via Pelagio I, n. 10;  contro  Sottocommissione Elettorale Circondariale del Comune di https://www.giustizia- mministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza 07/05/19, 18>46
Pagina 1 di 12 Montella, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Avellino, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12 SCARICA SENTENZA https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/59785667_492247027980238_8432486682976059392_n.pdf/Senza-titolo-10.pdf?_nc_cat=109&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=16e0472d702cd0d49869f61fad1e3be1&oe=5CD3A7A6&dl=1
nei confronti
Carmine Musano, Emiliano Gambone, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania, sezione distaccata di Salerno
(Sezione Prima) n. 00711/2019, resa tra le parti, con la quale è
stato respinto il ricorso, proposto dagli appellanti, avverso il
verbale n. 84 del 27 aprile 2019 della Sottocommissione
Elettorale Circondariale di Montella.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e
di Ufficio Territoriale del Governo Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica elettorale del giorno 7 maggio
2019 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati
Andrea Di Lieto e l'Avvocato dello Stato Paola Zerman;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Il candidato sindaco e gli altri appellanti meglio indicati in
premessa chiedono l’annullamento o la riforma della sentenza n.
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711/2019 del 3 maggio 2019 della Prima Sezione del TAR
Campania, sede di Salerno, che ha respinto il loro ricorso avverso
il verbale n. 84 del 27 aprile 2019 della Sottocommissione
Elettorale Circondariale, il quale ha disposto l'esclusione della loro
lista dalla competizione elettorale che si svolgerà il 26 maggio
2019 per le elezioni del Sindaco e del Consiglio del Comune di
Montella.
2 – Gli appellanti, premesso che per la presentazione della lista, in
relazione alle dimensioni del Comune, l'art. 3 della legge n.
81/1993 prescrive la sottoscrizione da un minimo di 60 ad un
massimo di 120 elettori presentatori, rappresentano che la predetta
lista è stata presentata da n. 80 cittadini residenti e votanti in
Montella, le cui firme sono state autenticate dal Consigliere
comunale Diego Romaniello il 26 aprile 2019, e che è stata
allegata tutta la certificazione di rito, ma che il 27 aprile 2019,
presso gli uffici della Casa comunale di Montella, la
Sottocommissione Elettorale Circondariale col verbale n. 84, ha
deliberato l’esclusione dalla competizione elettorale sull'assunto
che "1. l'elenco dei sottoscrittori e presentatori dei candidati (è) ...
costituito da fogli singoli sciolti, formato A4 senza alcun legame
tra di loro; né punti metallici, né altre forme di collazione; 2. il
simbolo della lista è riportato solo sul primo foglio, né sugli altri
fogli vi è un richiamo ad esso; 3. i fogli non presentano
numerazione progressiva, né altra forma di numerazione; 4.
l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori è presente solo sul
presumibile ultimo foglio; 5. sui fogli non vi sono firme o sigle
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dell'autenticatore, né timbri dell'ente di appartenenza di
quest'ultimo; 6. il retro di ciascun foglio è bianco senza sbarrature
o timbri di annullamento. Tenuto conto che sulla base delle
modalità di presentazione della lista, non si può stabilire con
certezza che al di là di ogni ragionevole dubbio che i sottoscrittori
abbiano avuto la piena consapevolezza dei candidati a cui si
riferisce l'atto di presentazione e sottoscrizione...".
3 – Il candidato Sindaco ed i candidati consiglieri comunali hanno
adito il TAR per la Campania, Sezione di Salerno, che ha respinto
il ricorso con sentenza n. 711/2019 del 3 maggio 2019. I medesimi
interessati propongono quindi appello, deducendo i seguenti motivi
idi diritto:
“I. VIZIO IN IUDICANDO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 63 E
64 DEL D.LG.VO 104/2010. MOTIVAZIONE ERRONEA,
TRAVISAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER
TRAVISAMENTO DEI FATTI, ERRONEITA' DEI
PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE, CARENZA
ISTRUTTORIA, ILLOGICITA', PERPLESSITA' E
CONTRADDITTORIETA' EVIDENTI. VIOLAZIONE E FALSA.
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 28 E 30 DEL D.P.R. 16.5.1960
N. 570, COME SUCC. MOD. ED INT., DEL-L'ART. 51 DELLA
COSTITUZIONE E DELLE ISTRUZIONI PER LA
PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE
ALLA ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL
CONSIGLIO COMUNALE, REDATTE DAL MINISTERO
DELL'INTERNO”.
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In particolare, l'esclusione della lista sarebbe stata disposta sulla
base del completo travisamento della fattispecie sottoposta
all’esame della Sottocommissione che, pur dopo aver "dato atto
che la sopra individuata lista è risultata composta dalla
documentazione di rito tra, cui l'elenco dei sottoscrittori e
presentatori dei candidati", l’ha esclusa sul presupposto che le
firme erano state apposte "su fogli sciolti", esaminando
sommariamente e frettolosamente, si afferma, una fattispecie
caratterizzata, invece, dall’utilizzo di un solo modulo a fogli
continui, cioè dalla “unicità assoluta ed inscindibile delle 16
pagine” di cui si comporrebbe l’Allegato 1 in esame.
In particolare, argomentano gli appellanti, nella prima pagina si
afferma che "i sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del
Comune di MONTELLA nel numero di 80, risultante dalle firme
debitamente autenticate contenute in questo foglio e in numero 0
atti separati”. Il modulo prosegue con l'indicazione del
contrassegno, del simbolo, del nome dei delegati, della
dichiarazione che i sottoscrittori non hanno sottoscritto altra
presentazione di candidatura, dei documenti allegati a corredo e di
seguito sono riportate, una dopo l'altra, con l'indicazione del
cognome, del nome, del luogo e data di nascita, del Comune di
iscrizione nelle liste elettorali e degli estremi del documento di
identificazione, le firme dei sottoscrittori, nell'indicato numero di
80, con al termine dell'intero elenco l'autenticazione, effettuata da
un Consigliere comunale del Comune di Montella.
Gli appellanti sottolineano poi che la modulistica presentata
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sarebbe la più garantista in assoluto quanto alla certezza che i
presentatori abbiano inteso candidare quelli, e solo quelli, indicati
quali candidati, rispettivamente alla carica di Sindaco ed a quella di
Consigliere comunale, anche rispetto alle altre due liste
concorrenti, mediante l’utilizzo di una delle possibilità
espressamente previste nelle "Istruzioni per la presentazione e
ammissione delle candidature" redatte dal Ministero dell'Interno.
Avrebbe quindi errato il Giudice di primo grado, travisando
completamente quanto rappresentato nel ricorso, quando ha
statuito che “dagli atti risulta che per la lista in questione è stato
presentato ... un insieme di fogli staccati e non aventi elementi di
congiunzione, di cui solo sul primo vi è stata l'indicazione del
simbolo della lista e solo sull'ultimo vi è stata l'autenticazione",
cosa che risulterebbe attestata dal Segretario della
Sottocommissione in data 30 aprile 2019, il quale, "in risposta alla
istanza formulata dal candidato sindaco della lista ha dichiarato -
sia pure con un errore sintattico- che 'i 16 fogli sciolti delle
sottoscrizioni al momento della presentazione era contenuti in un
folder trasparente': tale circostanzanon è smentita dai ricorrenti".
La decisione di primo grado si porrebbe pertanto in contrasto con
“i noti principi, di rilevanza costituzionale, facenti capo all'art. 51
della Costituzione, oltre che alla giurisprudenza della Corte dei
diritti dell'uomo, che privilegiano il diritto della comunità di
concorrere alla formazione democratica della propria
amministrazione comunale”, nonché con la giurisprudenza,
richiamata dagli appellanti, secondo cui non vi sarebbero obblighi
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di spillatura del fogli fra loro ovvero di seguire alter particolare
formalità predefiniti.
“II. VIZIO IN IUDICANDO. MOTIVAZIONE ERRONEA.
VIOLAZIONE DELL'ART. 33. DEL D.P.R. 16.5.1960 N. 570,
COME SUCC. MOD. ED INT., DEGLI ARTT. 6 E SEGG.
DELLA L. 241/1990, DELL'ART. 51 DELLA COSTITUZIONE E
DELLE ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE E
L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE ALLA ELEZIONE
DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE,
REDATTE DAL MINISTERO DELL'INTERNO. ECCESSO DI
POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, ERRO-NEITA'
DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE, CARENZA
ISTRUTTORIA, ILLOGICITA', PERPLESSITA' E
CONTRADDITTORIETA' EVIDENTI”.
Con il secondo motivo gli appellanti, “fermo quanto detto” con il
primo motivo, evidenziano che in primo grado avevano dedotto, in
subordine, che, ove la Sottocommissione Elettorale Circondariale
avesse ritenuto non pienamente conforme alla modulistica la
presentazione della lista, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 33 del
D.P.R. n. 570/60 avrebbe dovuto, prima di disporne l'esclusione,
segnalare al delegato l’irregolarità e consentire la sua sanatoria alla
stregua del citato art. 33, da ritenersi applicabile, sebbene
espressamente dettato per la presentazione delle candidature nei
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, anche ai
comuni aventi una popolazione inferiore (Cons. di St., sez. V, sent.
18.5.2015, n. 2524), secondo il generale principio del soccorso
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istruttorio (Cons. di St., sez. III, sent. 25.5.2017, n. 2472).
Tale principio sarebbe stato erroneamente ritenuto dal giudice di
primo grado inapplicabile alla fattispecie in esame in quanto “il
mancato rispetto delle disposizioni sulla raccolta e l'autenticazione
delle firme dei sottoscrittori comporta l'insussistenza, sotto il
profilo sostanziale, dei requisiti minimi di presentazione di una
lista e non può comportare che, su impulso della Sottocommissione
elettorale, vi sia per la prima volta la raccolta delle firme in
conformità alle previsioni della legge". Al riguardo, ribattono gli
appellanti che non sarebbe stato necessario raccogliere nuovamente
le firme bastando una dichiarazione integrativa del presentatore
della lista o dell'autenticatore;
“III. VIZIO IN IUDICANDO. MOTIVAZIONE ERRONEA.
ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI,
ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE,
CARENZA ISTRUTTORIA, ILLOGICITA', PERPLESSITA' E
CONTRADDITTORIETA' EVIDENTI E DISPARITA' DI
TRATTAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 28 E 30 DEL D.P.R. 16.5.1960 N. 570, COME
SUCC. MOD. ED INT., DEGLI ARTT. 51 E 97 DELLA
COSTITUZIONE E DELLE ISTRUZIONI PER LA
PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE
ALLA ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL
CONSIGLIO COMUNALE, REDATTE DAL MINISTERO
DELL'INTERNO”.
Col III motivo di gravame, gli appellanti rappresentano che
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l'esclusione della propria lista violava anche i principi di cui agli
artt. 51 e 97 della Costituzione in quanto la Sottocommissione
Elettorale Circondariale avrebbe dovuto utilizzare un criterio
uniforme in relazione a tutte le liste che avevano chiesto di essere
ammesse alla competizione elettorale di ciascun Comune, cosa che
non sarebbe avvenuta nel caso di specie;
“IV. VIZIO IN IUDICANDO. MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE
ED ERRONEA. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO
DEI FATTI, ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI E DI
MOTIVAZIONE, CARENZA ISTRUTTORIA, ILLOGICITA' E
PERPLESSITA' EVIDENTI. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 28 E 30 DEL D.P.R. 16.5.1960
N. 570, COME SUCC. MOD. ED INT., DELL'ART. 51 DELLA
COSTITUZIONE E DELLE ISTRUZIONI PER LA
PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE
ALLA ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL
CONSIGLIO COMUNALE, REDATTE DAL MINISTERO
DELL'INTERNO”.
Il Giudice di primo grado avrebbe errato anche nello “svalutare”
l'ultimo motivo di gravame, col quale si era censurato il verbale n.
84 del 27 aprile 2019 della Sottocommissione Elettorale
Circondariale per la sua atipicità e violazione dell'art. 30 del D.P.R.
570/60 avendo la suddetta Sottocommissione disposto di escludere
dalla competizione elettorale la lista dei candidati a Consigliere
Comunale
4 – A giudizio del Collegio il ricorso non è fondato e deve pertanto
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essere respinto in quanto, contrariamente a quanto è stato asserito
nel ricorso, dagli atti risulta che per la lista in questione è stato
presentato non un modulo continuo (cioè un susseguirsi di fogli
non staccati tra di loro), bensì un insieme di fogli staccati e non
aventi elementi di congiunzione, con l'indicazione del simbolo
della lista solo sul primo foglio e con l’autenticazione solo
sull’ultimo foglio.
5 – Pertanto, il primo motivo d’appello appare riconducibile ad un
evidente fraintendimento della vigente normativa e della
sottostante ratio, volta a garantire la volontà elettorale dei
sottoscrittori alla stregua del principio democratico che informa il
nostro ordinamento fin dall’art. 1 della Costituzione. Al riguardo,
indipendentemente dall’utilizzo di una delle modalità di
presentazione della lista previste dalla competente
Amministrazione, risulta infatti dirimente la circostanza che il
“modulo continuo” depositato era in realtà diviso in più fogli
separati, semplicemente raccolti in una cartellina trasparente, di
modo che non era possibile alcuna certezza circa la riconducibilità
delle sottoscrizioni alla lista ed ai candidati indicati nel primo
foglio.
6 - Neppure merita accoglimento il secondo motivo d’appello, in
quanto l’invocato soccorso istruttorio non avrebbe comunque
potuto esaurirsi in una mera dichiarazione di soggetti diversi dai
sottoscrittori, ciascuno dei quali avrebbe dovuto, viceversa,
confermare la propria volontà mediante una non consentita nuova
raccolta delle firme successiva al termine ultimo per la
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presentazione delle liste elettorali.
7 - Inammissibile prima ancora che infondato è infine il terzo
motivo, che contesta il trattamento riservato ad altre liste elettorali,
in quanto il suo accoglimento non potrebbe comunque in alcun
modo giovare all’interesse degli appellanti, azionato in giudizio, di
partecipare alla competizione elettorale con una propria lista.
8 – Conclusivamente, le censure dedotte non risultano idonee a
mutare il giudizio argomentatamene reso dal TAR con l’appellata
sentenza ed il ricorso deve essere pertanto respinto. Tuttavia
sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione fra le
parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe
proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio
2019 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Solveig Cogliani, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
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L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaello Sestini Marco Lipari
IL SEGRETARIO