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Egregio sig. Sindaco Egregi assessori Oggetto: La CIA ha condiviso la proposta per la determinazione dei canoni enfiteutici con Agrinsieme.

INFITEUSI Logo 02CIA, Confagricoltura, Confcooperative e Copagri, con la consulenza legale dell’avv. Francesco Petitto, facendo seguito alle precedenti iniziative adottate in relazione al Regolamento Comunale del comune di Montella per la determinazione dei canoni enfiteutici e per l’affrancazione dei fondi sottoposti a tali canoni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 28.11.2016, e riscontrando quanto emerso nell’incontro tenuto con l’ assessore Generosa Clemente lo scorso 12 giugno, con la presente formulano una proposta di modifica di tale regolamento per quanto attiene alla determinazione dei canoni e ai criteri di affrancazione, così come già anticipato nel suindicato incontro. Prima di procedere alla

formulazione di tale proposta, si ritiene necessario fare un breve excursus storico e normativo relativamente alla natura, regolamentazione, evoluzione e liquidazione degli usi civici che rappresentano la quasi totalità di tipologia di rapporto nel comune di Montella, essendo quelli relativi ai rapporti enfiteutici una parte assolutamente limitata, come risulta dalla tabella redatta a pag. 4 del detto Regolamento comunale.

RICOSTRUZIONE STORICA E NORMATIVA DELLA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI E DELLA DETERMINAZIONE DEI CANONI ANNUALI E DI AFFRANCAZIONE.
A) La genesi degli usi civici e la loro progressiva estinzione.
La nascita degli usi civici, cioè l’assoggettamento dei terreni ad un uso collettivo da parte degli appartenenti ad una determinata comunità, è proprio del sistema feudale: i terreni di qualunque natura all’atto dell’assegnazione ai feudi ed ai feudatari vennero destinati ad un uso collettivo a favore della popolazione appartenente a quel feudo, e ciò per consentire ai cittadini di trarre direttamente dai terreni le risorse primarie di sostentamento.
Nel 1800’, prima con l’abolizione del sistema feudale e poi con la rivoluzione industriale, una parte di tali terreni, oramai non più utilizzati collettivamente, vennero privatizzati ed assegnati in uso perpetuo, in cambio di un canone e con l’obbligo di miglioramenti, a chi professionalmente li lavorava e li faceva produrre, cioè ai contadini coltivatori diretti del luogo.
Questo è il caso delle “quotizzazioni” disposte nel comune di Montella con provvedimento del 1879.
Successivamente, con l’avvento del fascismo e con la chiusura degli scambi commerciali conseguente all’embargo al quale venne sottoposta l’Italia, fu necessario sviluppare l’agricoltura per produrre generi alimentari per sfamare la popolazione e l’esercito continuamente in guerra.
Vennero in tal modo assegnati, con la L. 1167 del 1927, a chi già li occupava lavorandoli da almeno dieci anni e li aveva già migliorati, tutti i terreni produttivi ancora non assegnati, residuando solo parte dei boschi e dei pascoli restati ancora in uso civico.
Si tratta delle cd. “legittimazioni” che costituiscono la maggiore casistica nel comune di Montella (quasi 345 ettari), e che vennero disposte con due successivi provvedimenti dal Commissario degli Usi Civici di Napoli, il primo del 04.12.1934 ed il secondo del 10.06.1938.
Nel caso delle “legittimazioni”, si è trattato di una vera e propria assegnazione definitiva in proprietà dei terreni, così come unanimemente chiarito da dottrina, prassi notarile e giurisprudenza: “Il provvedimento commissariale di legittimazione conferisce al destinatario la titolarità di un diritto soggettivo perfetto di natura reale sul terreno che ne è oggetto, costituendone titolo legittimo di proprietà e di possesso” (Per tutte Cassazione Civile 23 giugno 1993 n. 6940).
In sostanza, però, sia le quotizzazioni che le legittimazioni rispondono ad un'unica finalità sociale, economica e giuridica: privatizzare i terreni ad uso civico assegnandoli in perpetuo a chi li utilizza professionalmente per farli produrre, e ciò in cambio di un canone da corrispondere alla collettività (oggi rappresentata dell’ente comunale) a totale ristoro della definitiva perdita del bene.
Ne consegue che l’assegnazione dei terreni ai privati è già avvenuta con i provvedimenti di quotizzazione e legittimazione ed il comune già non ne è più proprietario.
L’affrancazione, quindi, non costituisce affatto il trasferimento della proprietà del bene dal comune al privato ma solo la liberazione di quel bene da un obbligo perpetuo di pagamento del canone.
B) I criteri normativi di determinazione del canone e del valore di affrancazione.
La normativa distingue a seconda se il rapporto è stato creato prima o dopo il 28 ottobre 1941 (introduzione del nuovo codice civile).
Nel primo caso (che è anche la quasi totalità dei casi del comune di Montella) l’art. 1 della L. 607 del 1966 stabilisce che: “I canoni enfiteutici perpetui o temporanei e le altre prestazioni fondiarie perpetue non possono comunque superare l’ammontare corrispondente al reddito domenicale del fondo su quale gravano, determinato a norma del decreto legge 4 aprile 1939 n. 589, rivalutato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12.05.1947 n. 356”.
Nel caso, invece, di rapporti costituiti successivamente al 28 ottobre 1941, l’art. 2, 3° comma, della L. 1138 del 1970, stabilisce: “In ogni caso il canone dei rapporti enfiteutici costituiti successivamente al 23 ottobre 1941 non può risultare inferiore alla quindicesima parte dell’indennità di espropriazione determinata ai sensi delle leggi di riforma agraria 12 maggio 1950 n. 230 e 21 ottobre 1950 n. 841 e succ.ve modifiche ed integrazioni.” Attenzione, anche in questo caso il riferimento per il calcolo del canone è alla Legge sull’espropriazione del 1950 e non a quella attuale che determina il valore di esproprio in base al Valore Agricolo Medio (VAM)
C) Gli interventi della Corte Costituzionale: le Sentenze n. 406 del1988 e n. 143 del 1997.
Su tale normativa ed in riferimento proprio ai criteri di determinazione dei canoni e del capitale dii affranco, è intervenuta la Corte Costituzionale.
Prima in relazione alla norma dell’art. 2, della L. 1138 del 1970, che disciplina i rapporti sorti successivamente al 28 ottobre 1941 per la quale ha dichiarato, con Sentenza 18 luglio 1988 n. 406 “l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede che il valore di riferimento da esso prescelto per la determinazione del canone enfiteutico sia periodicamente aggiornato mediante l’applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica”.
Qualche anno dopo, su richiesta del Pretore di Salerno (il quale segnalava la disparità di trattamento che si era venuta a creare tra i rapporti precedenti e quelli successivi al 28 ottobre 1941 proprio a causa della suindicata sentenza costituzionale del 1988 che aveva stabilito un meccanismo di adeguamento per i successivi e non anche per i precedenti) la Corte è intervenuta, con Sentenza 23 maggio 1997 n. 143, anche sull’art. 1 della L. 607 del 1966, dichiarando “l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, per le enfiteusi fondiarie costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale di affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l’applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica”.
Tale passaggio è di fondamentale importanza per comprendere l’errore in cui è incorso il comune di Montella che, seguendo l’errato orientamento dell’Agenzia delle Entrate, espresso con la Circolare n. 29104 del 11.05.2011, ha ritenuto che a seguito della suindicata Sent. Costituzionale n. 143 del 1997, sia stato dichiarato incostituzionale l’intero meccanismo di calcolo prescritto per i rapporti precedenti al 1941 (basato sul reddito domenicale) equiparandolo, in tal modo, a quello stabilito dalla L. 1138 del 1970 per i rapporti successivi al 1941 (basato sul calcolo dell’indennità di espropriazione).
La Corte Costituzionale, con la sentenza suindicata non ha equiparato il sistema di calcolo dei rapporti precedenti al 1941 a quelli successivi a tale data ma ha semplicemente stabilito, così come aveva già fatto con la sentenza del 1988 per questi ultimi, che il meccanismo basato sul reddito domenicale ancorato ancora ai redditi del 1939, deve essere, invece, periodicamente aggiornato, attraverso l’applicazione di coefficienti di maggiorazione.
In pratica, la disparità di trattamento a cui fa riferimento la Circolare dell’Agenzia delle Entrate, diversamente da quanto da questa ritenuto in tale circolare, non è stata individuata dalla Corte Costituzionale, con la citata Sent. 143 del 1997, nei due diversi sistemi di calcolo (quello precedente e quello successivo al 1941, uno basato sul R.D. e l’altro sulla indennità di esproprio), che sono e restano distinti e vanno entrambi applicati, bensì nella circostanza che mentre il sistema successivo al 1941 (indennità di esproprio riferita alla L. del 1950) era stato modificato con la Sentenza n. 406 del 1988, prevedendone il periodico aggiornamento, quello precedente a tale data era ancora ancorato al parametro fisso del reddito domenicale del 1939.
D) Ambito di applicazione della suindicata disciplina
Tali norme andrebbero, ovviamente, applicate solo ai casi in cui si sia in presenza di nuove liquidazioni di usi civici e sia necessario calcolare ab initio il canone, o qualora, trattandosi di vecchi rapporti, non sia rinvenibile il canone originario.
Altrimenti, a rigore, ciò che va aggiornato all’attualità è il canone originario stabilito con il provvedimento di “quotizzazione” o di “legittimazione”.
PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO
1) Verifica delle affrancazioni già effettuate negli anni 60’ e 70’.
Prima di tutto il Comune, agendo con trasparenza ed a garanzia dei suoi cittadini, deve verificare, escludendole, tutte le affrancazioni già effettuate dal Comune di Montella negli anni 60’ e 70’. In questo caso sarebbe opportuno invitare i beneficiari a trascrivere i relativi Provvedimenti alla Conservatoria dei RR.II. (Agenzia del Territorio) e a volturali catastalmente.
In proposito, all’incontro tenuto con gli assessori, ed a dimostrazione dell’esistenza di affrancazioni non risultanti catastalmente perché non trascritte e volturate dai beneficiari, è stata consegnata una copia del provvedimento di affrancazione del 4 luglio 1971 a firma dell’allora sindaco dott. Rosario Cianciulli.
2) Modifica del Regolamento relativamente alla determinazione del canone e del capitale di affranco.
A rigore, essendo rinvenibili i provvedimenti iniziali di quotizzazione e legittimazione che contengono anche l’importo del canone assegnato ad ogni singolo fondo, andrebbero aggiornati all’attualità i canoni originariamente stabiliti, come chiarito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
Tale criterio potrebbe, però, portare a determinazioni irrisorie del canone non sempre corrispondenti con la effettiva realtà economica come chiarito dalla Corte Costituzionale.
Al fine, quindi, di rendere equo e conforme a legge il meccanismo di calcolo dei canoni stabilito nel Regolamento comunale del comune di Montella, che, invece, per le suesposte ragioni è fortemente iniquo e completamente difforme dalla norma di cui all’art. 1 della L. 607 del 1966 (assolutamente in vigore ed applicabile anche dopo gli interventi della Corte Costituzionale), si propone l’utilizzo dei seguenti Criteri di Calcolo:
a) Fondi assegnati a “quotizzazioni” e a “legittimazione” (tutti precedenti al 1941).
Il canone annuo sarà determinato moltiplicando il Reddito Domenicale, come risultante dalla Visura catastale attuale, per il coefficiente di aggiornamento di 1,80 (R.D. domenicale aggiornato dell’80% ai sensi dell’art. 3, comma 50 della L. 23.12.1996 n. 662).
Il capitale di affranco, a sua volta, sarà calcolato moltiplicando per 15 il canone annuo, così come stabilito dal comma 4 dell’art. 1 della L. 607 del 1966.
Il diverso criterio (moltiplicazione per 20 del canone) previsto nel Regolamento comunale di Montella contrasta con quanto prescritto con la suindicata norma legislativa e non trova alcuna giustificazione giuridica.
b) Enfiteusi.
Per le enfiteusi il canone annuo sarà determinato sempre facendo riferimento al Reddito Domenicale risultante dalle visure catastali attuali rivalutato dell’80% e attualizzato con l’applicazione della rivalutazione ISTAT decennale, e cioè: Reddito domenicale x 1,80 x rivalutazione ISTAT decennale.
3) Abbattimento del valore del capitale di affranco per incentivare l’attività di affrancazione.
Potrebbero essere previsti nel regolamento degli abbattimenti per coloro che aderendo alla proposta di affrancazione del comune ne facciano richiesta entro uno o due anni da tale proposta.
Ciò consentirebbe al comune di definire in poco tempo e con il consenso degli interessati tali situazioni e di ottenere degli introiti certi in un tempo assolutamente limitato.
Le proposte sopra formulate, infatti, hanno la funzione non solo di rendere equi e conforme a legge i criteri adottati dal comune ma di evitare inutili, dispendiose e poco gradite, dai cittadini, controversie giudiziarie.
Sicuri della Vostra Attenzione e Fiduciosi di un riscontro positivo alla presente, Vi Auguriamo Buon Lavoro.
CIA AGRINSIEME

Consulente Legale
Avv. Francesco Petitto

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Lunedì, 14 Ottobre 2024